Con una recentissima sentenza la Cassazione ha reso un importante arresto in materia di responsabilità medica, individuando una fattispecie di responsabilità sin ora difficilmente riconosciuta.
La Corte ha infatti statuito che: “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, posto che l’esecuzione della prestazione professionale implica una diligenza qualificata ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 cod. civ., è in colpa il medico che, in presenza di un paziente che non possa essere adeguatamente curato nella struttura ospedaliera in cui si trova, ometta di attivarsi per tentare di disporne il trasferimento in altra più idonea struttura” (Cass. 22.10.2004 n. 22338).
La Cassazione ha così definitivamente chiarito un profilo di responsabilità medica che gli operatori del diritto hanno da tempo cercato di ricostruire, ottenendo riconoscimento sin ora in alcune sentenze di merito.