Con una recente ed importantissima decisione il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario si è pronunciato in maniera definitiva circa i criteri che gli intermediari finanziari devono utilizzare nel calcolare i rimborsi spettanti ai consumatori a fronte dell’estinzione anticipata di contratti di prestito personale con cessione del quinto della pensione / stipendio o co delegazione di pagamento.
I singoli Collegi di Milano, Roma e Napoli hanno quindi dovuto uniformarsi a questo indirizzo secondo il quale il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario “alla luce di una interpretazione complessiva del quadro normativo, primario e secondario, ispirata al principio di trasparenza e alla conoscibilità ex ante delle condizioni economiche applicabili a queste forme di finanziamento, nonché alla tutela dell’integrità dei mercati – ha inteso riconoscere l’incongruità di criteri di calcolo diversi da quello c.d. proporzionale puro, ed in particolare quello che – come nel caso di specie – applichi il sistema di computo degli interessi anche ai costi recurring.
Specificamente, nella rassegnata decisione, si afferma che “tali costi in realtà remunerano, e quindi sono corrispettivi allo svolgimento di attività amministrative del rapporto, sicché il loro costo, al netto di fattori esogeni, è costante in pendenza di rapporto, perché il tempo e le energie dedicate al loro svolgimento è indipendente dall’ammontare delle somme amministrate ed è piuttosto correlato alle complicazioni della normativa che si deve applicare, sicché anche diminuendo l’ammontare complessivo del prestito amministrato i costi recurring non variano e non ha alcun senso imputare diversamente nel tempo il loro ammontare. Da ciò deriva il convincimento che in riferimento a detti costi il criterio pro rata temporis è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all’equità sostanziale” (cfr. dec. n. 6167/2014).
Il Collegio dà finalmente ragione a quanti, come il nostro studio, si battevano da tempo, affinché i rimborsi dei costi anticipatamente versati dai consumatori a fronte di pattuizioni del tutto generiche ed opache avvenissero con l’unico criterio applicabile al consumatore stesso, ovvero quello proporzionale alla durata del rapporto, non essendo possibile determinare a posteriori da parte degli intermediari finanziari criteri di calcolo a proprio vantaggio, che non fossero stati esplicitati in contratto.